Regio decreto 2598/1927
Art. 133 — Nel caso di cui all'articolo precedente, ove sia ancora in funzione la commissione provinciale di visita e di…
Art. 133. Nel caso di cui all'articolo precedente, ove sia ancora in funzione la commissione provinciale di visita e di accettazione, o la commissione militare che stabili' il prezzo o l'indennita' contestata dal reclamante, il comando del corpo di armata o il comando militare dell'isola comunichera' ad essa la decisione della commissione per le controversie. In relazione a tale comunicazione, i commissari militari trasmetteranno al proprietario ricorrente, per mezzo dell'arma dei carabinieri Reali, un buono indicante l'ammontare del nuovo prezzo e della nuova indennita' da corrispondersi al proprietario stesso. La matrice del buono e il documento che attesta la decisione della commissione per le controversie saranno trasmessi all'amministrazione militare cui e' devoluto il pagamento, a senso dell'art. 67 del presente regolamento.
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