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Regio decreto 2598/1927

Art. 131 — Le decisioni prese vengono lette nell'udienza successiva a quella in cui si chiude il dibattimento

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/131parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 131. Le decisioni prese vengono lette nell'udienza successiva a quella in cui si chiude il dibattimento. Di esse vien data comunicazione, al termine dei lavori della commissione, ai comandi dei corpi d'armata territoriali o ai comandi militari delle isole interessati.

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