Regio decreto 2598/1927
Art. 131 — Le decisioni prese vengono lette nell'udienza successiva a quella in cui si chiude il dibattimento
Art. 131. Le decisioni prese vengono lette nell'udienza successiva a quella in cui si chiude il dibattimento. Di esse vien data comunicazione, al termine dei lavori della commissione, ai comandi dei corpi d'armata territoriali o ai comandi militari delle isole interessati.
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