Regio decreto 2598/1927
Art. 129 — La commissione per le controversie ha facolta' di citare a comparire davanti a se' i commissari militari o i …
Art. 129. La commissione per le controversie ha facolta' di citare a comparire davanti a se' i commissari militari o i presidenti delle commissioni di visita ed accettazione avverso i cui deliberati i ricorrenti hanno presentato ricorso, nonche' di richiedere tutti quei documenti che essa ritenesse utile consultare.
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