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Regio decreto 2598/1927

Art. 127 — La data di riunione della commissione sara' partecipata dal presidente ai ricorrenti con un anticipo di almen…

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Art. 127. La data di riunione della commissione sara' partecipata dal presidente ai ricorrenti con un anticipo di almeno 10 giorni. La commissione non potra' riunirsi prima che siano trascorsi almeno 70 giorni da quello in cui le commissioni provinciali di visita ed accettazione o le commissioni militari di cui all'art. 79 del presente regolamento iniziarono lavori.

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