Regio decreto 2598/1927
Art. 113 — Ai delegati delle amministrazioni provinciali, membri civili delle commissioni provinciali di visita e di acc…
Art. 113. Ai delegati delle amministrazioni provinciali, membri civili delle commissioni provinciali di visita e di accettazione, di cui all'art. 8 del testo unico, spetta, per ogni giorno in cui prendono parte alle operazioni delle commissioni, mina indennita' personale da stabilirsi dall'amministrazione provinciale ed a carico delle rispettive provincie. Quando pero' la commissione viene costituita per il prelevamento di capi da noleggiarsi per esperimento di mobilitazione, la diaria per i delegati anzidetti sara' a carico dell'amministrazione militare e verra' corrisposta nella misura di lire cinquanta. Le spese di trasporto saranno sempre rimborsate dall'amministrazione militare e verranno comprese tra le spese generali della requisizione.
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