Regio decreto 443/1927
Art. 953 — Le relazioni degli ispettori militari che non contengano ne' rilievi ne' proposte, come pure quelle che conte…
Art. 953. Le relazioni degli ispettori militari che non contengano ne' rilievi ne' proposte, come pure quelle che contengono rilievi e proposte di competenza delle autorita' territoriali, sono trattenute dai comandi di corpo d'armata, e dall'ispettorato del genio quelle relative ai dipendenti stabilimenti. Le dette autorita' pero' rimettono al Ministero i rapporti riservati prescritti dal primo comma dell'art. 951 ed inviano direttamente alla Corte dei conti una copia della relazione coi relativi documenti, per gli effetti di cui all'articolo 952.
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