Regio decreto 443/1927
Art. 951 — Le relazioni degli ispettori militari, corredate di un rapporto riservato nel quale l'ispettore deve esprimer…
Art. 951. Le relazioni degli ispettori militari, corredate di un rapporto riservato nel quale l'ispettore deve esprimere il proprio giudizio sull'attitudine degli ufficiali che hanno le principali funzioni amministrative e contabili, sono trasmesse, per via gerarchica, ai rispettivi comandi di corpo d'armata, tranne quelle relative agli stabilimenti del genio. I comandi di corpo d'armata e l'ispettore del genio - salvo quanto e' detto al successivo art. 953 - rivolgono le relazioni medesime, con i relativi documenti, al Ministero della guerra.
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