Regio decreto 443/1927
Art. 95 — Eseguite le operazioni e, in ogni caso, entro lo stesso giorno, l'ufficiale pagatore restituisce gli ordini d…
Art. 95. Eseguite le operazioni e, in ogni caso, entro lo stesso giorno, l'ufficiale pagatore restituisce gli ordini di riscossione o di pagamento al direttore dei conti, il quale si accerta specialmente della regolarita' delle quietanze, unisce agli ordini i documenti giustificativi e completa le registrazioni del giornale di cassa, imputando le somme riscosse o pagate alle rispettive colonne.
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