Regio decreto 443/1927
Art. 946 — Per accertare l'esattezza dei dati relativi alla forza (uomini e quadrupedi), l'ispettore si assicura della p…
Art. 946. Per accertare l'esattezza dei dati relativi alla forza (uomini e quadrupedi), l'ispettore si assicura della perfetta corrispondenza dei vari documenti in cui i dati stessi figurano, ed esamina attentamente se le variazioni siano corredate dei titoli giustificativi prescritti. Per controllare poi la corrispondenza dei dati risultanti dai documenti col reale stato di fatto, l'ispettore esegue riviste generali o parziali, secondo che egli crede piu' opportuno, degli uomini e dei quadrupedi del corpo ispezionato.
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