Regio decreto 443/1927
Art. 93 — I documenti che danno luogo ad operazioni di cassa sono dal capo dell'ufficio d'amministrazione rimessi al di…
Art. 93. I documenti che danno luogo ad operazioni di cassa sono dal capo dell'ufficio d'amministrazione rimessi al direttore dei conti, il quale, accertatosi della loro regolarita', vi appone il visto e compila, secondo i casi, l'Ordine di riscossione o l'Ordine di pagamento. Se le operazioni dipendono da una disposizione del comandante del corpo, il direttore dei conti ne appone l'indicazione sull'ordine di pagamento o di riscossione. Gli ordini di riscossione e di pagamento, firmati dal capo dell'ufficio d'amministrazione, sono poi dal direttore dei conti rimessi all'ufficiale pagatore all'atto in cui deve eseguire l'operazione, e contemporaneamente il direttore dei conti prende nota delle operazioni sul giornale di cassa. Possono tener luogo di ordine di riscossione o di pagamento i relativi documenti muniti delle formule prescritte per gli ordini stessi.
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