Regio decreto 443/1927
Art. 928 — Constatando irregolarita' gia' avvenute, gli ispettori devono limitarsi a riferirne al Ministero della guerra
Art. 928. Constatando irregolarita' gia' avvenute, gli ispettori devono limitarsi a riferirne al Ministero della guerra. Constatando, invece, irregolarita' in atto, gli ispettori non solo devono riferirne al Ministero, ma devono anche chiedere al corpo la sospensione degli atti irregolari o dannosi. Tale richiesta deve essere scritta nel registro delle disposizioni (art. 4) ed essere firmata dall'ispettore e dal gestore. Qualora sieno presentati agli ispettori quesiti di carattere amministrativo, gli ispettori devono limitarsi ad indicare - se esistano - le disposizioni che provvedono al caso, oppure, qualora sia loro nota, la decisione gia' presa dal Ministero per altri casi identici verificatisi presso altri corpi, ma devono astenersi dal dare disposizioni nuove, di competenza del Ministero.
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