Regio decreto 443/1927
Art. 920 — Al pagamento del prezzo del cavallo restituito o ceduto all'Amministrazione dall'ufficiale o dai suoi eredi p…
Art. 920. Al pagamento del prezzo del cavallo restituito o ceduto all'Amministrazione dall'ufficiale o dai suoi eredi provvede direttamente il Ministero: a) se l'ufficiale non ha debito verso il conto rimonta, con mandato diretto intestato all'ufficiale stesso od ai suoi eredi; b) se l'ufficiale e' in debito, con mandato da estinguersi con semplice registrazione nelle scritture ai sensi dell'articolo 411 del regolamento per la contabilita' generale dello Stato, per l'importo del debito; e con mandato a favore dell'ufficiale o dei suoi eredi, per la rimanente parte.
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