Regio decreto 443/1927
Art. 918 — Per i debiti verso il conto rimonta degli ufficiali che siano trasferiti nelle colonie, o che da queste rient…
Art. 918. Per i debiti verso il conto rimonta degli ufficiali che siano trasferiti nelle colonie, o che da queste rientrino definitivamente in patria, si osservano le norme all'uopo stabilite dal Ministero della guerra d'accordo con quello delle colonie.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.