Regio decreto 443/1927
Art. 905 — Qualora l'ufficiale non fosse soddisfatto del prezzo attribuito al cavallo a senso degli articoli 900 e 901, …
Art. 905. Qualora l'ufficiale non fosse soddisfatto del prezzo attribuito al cavallo a senso degli articoli 900 e 901, egli ha facolta' di non restituirlo o di non cederlo, sempreche' il prezzo suddetto non sia quello massimo di cui agli articoli medesimi.
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