Regio decreto 443/1927
Art. 9 — Il consegnatario del materiale ha in carico i materiali del corpo ed ha l'obbligo di custodirli e mantenerli …
Art. 9. Il consegnatario del materiale ha in carico i materiali del corpo ed ha l'obbligo di custodirli e mantenerli in buono stato, tenerne le scritture e renderne il conto giudiziale.
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