Regio decreto 443/1927
Art. 896 — E' consentita, previa autorizzazione del Ministero, la cessione, tra ufficiali, di cavalli di agevolezza col …
Art. 896. E' consentita, previa autorizzazione del Ministero, la cessione, tra ufficiali, di cavalli di agevolezza col passaggio del debito, purche' l'ufficiale acquirente non venga a superare il debito massimo di cui agli articoli 877 e 878, e sempre quando l'ufficiale cedente, continuando nel diritto a razione foraggio, non rimanga sprovvisto di cavallo. Se il cavallo era stato distribuito dall'Amministrazione, deve appartenere ad una categoria nella quale l'ufficiale acquirente puo' essere ammesso a prelevare cavalli d'agevolezza.
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