Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 892
Regio decreto 443/1927

Art. 892 — Sono denominati di carica i cavalli di truppa concessi in uso agli ufficiali delle armi e dei corpi designati…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/892parte di Regio decreto 443/1927
Art. 892. Sono denominati di carica i cavalli di truppa concessi in uso agli ufficiali delle armi e dei corpi designati dal Ministero.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 891 Art. 893 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.