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Regio decreto 443/1927

Art. 871 — I fondi occorrenti alle commissioni di rimonta sono loro forniti dai rispettivi corpi, che li prelevano, con …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/871parte di Regio decreto 443/1927
Art. 871. I fondi occorrenti alle commissioni di rimonta sono loro forniti dai rispettivi corpi, che li prelevano, con le norme comuni, dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata. Le commissioni rendono conto dei fondi ricevuti, colle norme stabilite per i distaccamenti. Le spese sono poi conteggiate dai corpi suddetti nel rendiconto a carico del capitolo relativo alle rimonte.

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