Regio decreto 443/1927
Art. 868 — I quadrupedi di rimonta acquistati per piu' corpi possono, prima della loro assegnazione, essere riuniti pres…
Art. 868. I quadrupedi di rimonta acquistati per piu' corpi possono, prima della loro assegnazione, essere riuniti presso un solo corpo per rimanervi per il necessario periodo di guarentigia o di acclimatazione. In questo caso, i quadrupedi sono dal corpo che li ha in consegna considerati come aggregati fino a che non sieno giunti ai corpi ai quali sono assegnati. Pero' l'accettazione e il rilascio della ricevuta di cui all'art. 865 sono fatti dal corpo che tiene i quadrupedi in aggregazione.
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