Regio decreto 443/1927
Art. 866 — Ove nel corso della guarentigia si manifestino in un quadrupede sintomi di malattia considerata fra le redibi…
Art. 866. Ove nel corso della guarentigia si manifestino in un quadrupede sintomi di malattia considerata fra le redibitorie, il corpo ne trasmette alla commissione di rimonta apposita relazione compilata dall'ufficiale veterinario, indicando se si chiede la restituzione del quadrupede ovvero una proroga alla convenuta guarentigia. La commissione provvede presso il venditore per il ritiro o per la proroga.
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