Regio decreto 443/1927
Art. 863 — La somma sopravanzata alle commissioni di rimonta dopo chiusa la contabilita' e' restituita all'ufficio di co…
Art. 863. La somma sopravanzata alle commissioni di rimonta dopo chiusa la contabilita' e' restituita all'ufficio di contabilita' e di revisione che ebbe a concedere l'anticipazione. Quando la gestione di una commissione di rimonta nell'interno del Regno si protragga oltre il termine dell'esercizio finanziario, il rendiconto e' compilato per le spese eseguite a tutto il 30 settembre, e la somma eventualmente sopravanzata e' restituita all'ufficio predetto.
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