Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 863
Regio decreto 443/1927

Art. 863 — La somma sopravanzata alle commissioni di rimonta dopo chiusa la contabilita' e' restituita all'ufficio di co…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/863parte di Regio decreto 443/1927
Art. 863. La somma sopravanzata alle commissioni di rimonta dopo chiusa la contabilita' e' restituita all'ufficio di contabilita' e di revisione che ebbe a concedere l'anticipazione. Quando la gestione di una commissione di rimonta nell'interno del Regno si protragga oltre il termine dell'esercizio finanziario, il rendiconto e' compilato per le spese eseguite a tutto il 30 settembre, e la somma eventualmente sopravanzata e' restituita all'ufficio predetto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 862 Art. 864 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.