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Regio decreto 443/1927

Art. 854 — Le commissioni di rimonta, nell'eseguimento del loro mandato, deliberano a maggioranza di voti, e in caso di …

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Art. 854. Le commissioni di rimonta, nell'eseguimento del loro mandato, deliberano a maggioranza di voti, e in caso di parita' prevale il voto del presidente. Ove manchi l'unanimita' deve essere presa nota, nell'atto d'incetta, di cui all'articolo successivo, del voto e delle ragioni di esso espresso dall'ufficiale dissenziente.

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