Regio decreto 443/1927
Art. 85 — Ogni reggimento ed ogni deposito disgiunto permanentemente ha due casse: una di riserva ed una corrente
Art. 85. Ogni reggimento ed ogni deposito disgiunto permanentemente ha due casse: una di riserva ed una corrente. La cassa di riserva e' destinata alla custodia dei fondi esuberanti al giornaliero bisogno, dei titoli di valore e dei depoti provvisori fatti dai fornitori. La cassa corrente serve al movimento dei fondi per le riscossioni e per i pagamenti necessari al servizio giornaliero. La cassa di riserva ha tre chiavi, la cassa corrente due.
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