Regio decreto 443/1927
Art. 841 — Per la resa dei conti relativi alla gestione dei laboratori sono osservate le norme di cui all'art
Art. 841. Per la resa dei conti relativi alla gestione dei laboratori sono osservate le norme di cui all'art. 823. Deve aversi cura di eseguire durante l'esercizio tutti i pagamenti che ad esso si riferiscono. I pagamenti che eventualmente rimanessero da soddisfare alla data stabilita per la chiusura dei conti di bilancio di ogni esercizio (30 settembre) sono fatti dal Ministero con mandati diretti a favore dei creditori. Pero' le paghe agli operai che non si fossero potuto soddisfare entro il termine anzidetto sono pagate dal comando dei riparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena con imputazione alla competenza dell'esercizio successivo.
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