Regio decreto 443/1927
Art. 823 — I fondi occorrenti pel pagamento degli assegni agli ufficiali degli stabilimenti militari di pena, nonche' pe…
Art. 823. I fondi occorrenti pel pagamento degli assegni agli ufficiali degli stabilimenti militari di pena, nonche' pel pagamento degli assegni e per le altre spese del personale di governo, sono chiesti mensilmente all'ufficio di contabilita' e di revisione del corpo d'armata con le norme comuni a tutti i corpi. In modo analogo sono chiesti i fondi occorrenti per assegni ed altre spese per gli uomini alle compagnie di disciplina, per i carcerati ed i reclusi. Delle anticipazioni ricevute il conto e' reso trimestralmente inviando le contabilita' al Ministero per il tramite dell'ufficio di contabilita' e revisione del corpo d'armata.
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