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Regio decreto 443/1927

Art. 82 — Ogni introduzione od estrarazione di fondi o di valori deve essere eseguita coll'intervento di coloro che ten…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/82parte di Regio decreto 443/1927
Art. 82. Ogni introduzione od estrarazione di fondi o di valori deve essere eseguita coll'intervento di coloro che tengono le chiavi delle casse e registrata nell'atto stesso che si compie la operazione.

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