Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 819
Regio decreto 443/1927

Art. 819 — I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena sono amministrati dal loro comandante in secondo.

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/819parte di Regio decreto 443/1927
Art. 819. I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena sono amministrati dal loro comandante in secondo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 818 Art. 820 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.