Regio decreto 443/1927
Art. 796 — Gli inchiostri, e vernici da stampa, le lastre di zinco e di rame, le pietre litografiche, le lastre sensibil…
Art. 796. Gli inchiostri, e vernici da stampa, le lastre di zinco e di rame, le pietre litografiche, le lastre sensibili, i sali d'argento e le altre robe e sostanze d'uso speciale per il servizio della cartografia, come pure gli utensili per le officine, sono acquistati a misura del bisogno, mediante contratti anche per partiti privati, quando occorra rivolgersi a quelle case commerciali nazionali od estere che per la loro specialita' produttiva sono in grado di fornire i generi alle migliori condizioni. Gli acquisti sono deliberati volta per volta dal vice-direttore, il quale, in casi eccezionali, puo' autorizzarli ad economia, e copia delle deliberazioni e' poi annessa ai titoli giustificativi dei pagamenti. Le spese per le provviste indicate nel presente articolo non possono complessivamente eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire ventimila per ogni trimestre.
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