Regio decreto 443/1927
Art. 793 — Le spese che ordinariamente occorrono pel servizio dell'Istituto sono le seguenti: a) spese per lavori geodet…
Art. 793. Le spese che ordinariamente occorrono pel servizio dell'Istituto sono le seguenti: a) spese per lavori geodetici e topografici in campagna; b) spese per lavori aerofotogrammetrici e stereofotogramanetrici; c) provvista di materie prime, di pietre, zinchi, inchiostri, carta, tela, prodotti chimici e simili per i lavori di cartografia; d) acquisto di oggetti di cancelleria e disegno per i lavori tecnici; e) provvista e manutenzione di strumenti astronomici, geodetici, topografici, fotografici e fotogrammetrici per i lavori di campagna, di macchine ed attrezzi vari per le officine (compresi i lavori in muratura, ferro, zinco, legname, od altro per la messa in opera degli strumenti e delle macchine); f) spese per il servizio mareografico; g) manutenzione dei segnali geodetici dello Stato e dei capisaldi di livellazione di precisione; h) spese per il servizio dell'osservatorio astronomico geodetico e meteorologico e delle relative osservazioni periodiche; i) spese di stampa per le pubblicazioni scientifiche dell'Istituto; l) spese di energia elettrica sia per l'illuminazione ed il riscaldamento delle officine e dei laboratori, sia per le macchine; m) spese varie per il funzionamento dell'officina meccanica di precisione; n) paghe degli operai permanenti, temporanei o giornalieri in servizio dell'Istituto; o) spese per l'addestramento pratico degli individui destinati ai lavori geodetici e topografici; p) retribuzioni agli impiegati ed agli operai impiegati in lavori straordinari. Nelle spese di campagna (lettera a) sono comprese anche le indennita' dovute al personale a norma del regolamento sulle indennita' eventuali per l'esercito.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.