Regio decreto 443/1927
Art. 784 — Quando il Ministero lo giudichi opportuno nell'interesse del servizio, possono farsi cessioni a pagamento, ne…
Art. 784. Quando il Ministero lo giudichi opportuno nell'interesse del servizio, possono farsi cessioni a pagamento, nella misura ed ai prezzi indicati nelle tariffe da stabilirsi dal Ministero stesso, dei seguenti generi: Pane: a) agli ufficiali e impiegati in servizio; b) ai sottufficiali ed ai militari di truppa, aventi famiglia a carico e seco loro convivente; c) alle mense militari. Viveri ordinari e viveri di riserva: ai personali sopra indicati per eccezionali circostanze di servizio; Crusca: agli ufficiali aventi diritto alla razione foraggio; Carbonella: agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili dell'Amministrazione militare, aventi famiglia a carico e con loro convivente.
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