Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 78
Regio decreto 443/1927

Art. 78 — I corpi devono tenere, con le modalita' stabilite dal Ministero, un conto particolareggiato dei proventi risc…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/78parte di Regio decreto 443/1927
Art. 78. I corpi devono tenere, con le modalita' stabilite dal Ministero, un conto particolareggiato dei proventi riscossi e versati in tesoreria, raggruppandoli secondo la loro natura. Da tale conto e' ricavata, al termine di ogni trimestre, la dimostrazione riassuntiva dei proventi da inviarsi dai corpi direttamente alla ragioneria centrale del Ministero.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 77 Art. 79 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.