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Regio decreto 443/1927

Art. 774 — Le spese di cui all'articolo precedente sono fatte ad economia, salvo le eccezioni di cui agli articoli segue…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/774parte di Regio decreto 443/1927
Art. 774. Le spese di cui all'articolo precedente sono fatte ad economia, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti. Quelle di cui alle lettere b) ed l) possono essere effettuate direttamente dal consegnatario nei limiti determinati, per ogni stabilimento, dalle direzioni di commissariato, limiti i quali non possono, in ogni caso, eccedere le lire cinquemila per trimestre. Se la spesa supera tale somma, il commissariato domanda l'autorizzazione per la differenza al comandante del corpo d'armata fino al limite di lire diecimila, al Ministero per somme superiori.

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