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Regio decreto 443/1927

Art. 771 — L'assunzione in servizio di un consegnatario ha luogo in seguito alla ricognizione dei fondi in danaro e dei …

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Art. 771. L'assunzione in servizio di un consegnatario ha luogo in seguito alla ricognizione dei fondi in danaro e dei materiali tutti che egli deve prendere in carico, e deve constare da un verbale compilato da un ufficiale commissario, e firmato dal consegnatario cessante e da quello subentrante. La gestione comincia dal giorno dell'assunzione all'ufficio del consegnatario e termina a compiuta operazione di consegna al successore.

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