Regio decreto 443/1927
Art. 765 — Gli stabilimenti di commissariato militare comprendono: a) pel servizio delle sussistenze: panifici, galletti…
Art. 765. Gli stabilimenti di commissariato militare comprendono: a) pel servizio delle sussistenze: panifici, gallettifici, pastifici, molini, stabilimenti per la produzione di carne in conserva, magazzini viveri, magazzini foraggio; b) pel servizio di casermaggio: magazzini di casermaggio principali, succursali e presidiari; c) pel servizio del corredo: magazzini centrali militari, opifici militari di vestiario e di equipaggiamento; d) per tutti i servizi di cui sopra, in circostanze speciali: stabilimenti eventuali alle manovre di campagna, grandi manovre e simili (sezioni sussistenze, sezioni panattieri, parchi viveri, parchi vestiario e magazzini vari).
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