Regio decreto 443/1927
Art. 759 — I movimenti che avvengono nel carico sono dall'ufficiale consegnatario responsabile fatti constare da apposit…
Art. 759. I movimenti che avvengono nel carico sono dall'ufficiale consegnatario responsabile fatti constare da appositi verbali e registrati nei giornali degli aumenti e delle diminuzioni in base ai relativi ordini di carico e scarico. Il 30 giugno, riepilogati i movimenti, si riportano nell'inventario e si stabilisce cosi' il carico al primo giorno del nuovo esercizio. Uno specchio rappresentante il detto carico a valore e' trasmesso al comando del corpo d'armata (ufficio di contabilita' e di revisione) non oltre il 15 luglio. Il comando di corpo d'armata, a sua volta, trasmette al Ministero uno specchio riepilogativo indicante la consistenza a valore iniziale, i movimenti di carico e scarico avvenuti nel mobilio durante l'esercizio finanziario e la consistenza a valore risultante.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.