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Regio decreto 443/1927

Art. 749 — Le provviste eseguite ad economia, secondo le norme del presente Capo, sono collaudate all'atto della consegn…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/749parte di Regio decreto 443/1927
Art. 749. Le provviste eseguite ad economia, secondo le norme del presente Capo, sono collaudate all'atto della consegna da una commissione nominata dal comandante del corpo o di distaccamento, se le provviste sono eseguite direttamente dai corpi; dal direttore o dal capo della sezione staccata, se eseguite dal commissariato. Della commissione fa sempre parte l'ufficiale che deve prendere in consegna le provviste, o chi per esso. Si puo' prescindere dalla nomina della commissione di collaudo per gli acquisti di generi destinati ad essere subito consumati, e in occasione di campi, grandi manovre, marce e simili.

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