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Regio decreto 443/1927

Art. 747 — Il servizio dei combustibili comprende la provvista e la distribuzione dei combustibili di qualsiasi specie p…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/747parte di Regio decreto 443/1927
Art. 747. Il servizio dei combustibili comprende la provvista e la distribuzione dei combustibili di qualsiasi specie pei bisogni dei corpi e degli stabilimenti di commissariato, sia riguardo al servizio ordinario, sia per le dotazioni di riserva. Nelle contabilita' dei corpi sono tenute distinte le spese dei combustibili per l'illuminazione che sono imputate al capitolo spese generali, da quelle dei combustibili per la cottura del rancio e pel riscaldamento che vanno a carico del capitolo del casermaggio. Allorche' i corpi consumino combustibili costituenti dotazioni di riserva pel servizio del rancio, l'importo relativo e' portato a carico delle assegnazioni per prelevamenti in natura concessi dal Ministero.

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