Regio decreto 443/1927
Art. 744 — Al termine della consegna, le direzioni di commissariato trasmettono al Ministero una particolareggiata relaz…
Art. 744. Al termine della consegna, le direzioni di commissariato trasmettono al Ministero una particolareggiata relazione sugli acquisti eseguiti, e, ove siano da esso richiesti, anche i campioni delle partite acquistate.
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