Regio decreto 443/1927
Art. 73 — Colle somme anticipate in conto corrente, a norma dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n
Art. 73. Colle somme anticipate in conto corrente, a norma dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e' costituito, presso ogni corpo, un fondo scorta. L'assegnazione di tale fondo e le successive variazioni si effettuano nei modi indicati agli articoli 481 e seguenti.
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