Regio decreto 443/1927
Art. 721 — Il materiale sanitario degli ospedali, compresi i medicinali, gli oggetti di medicazione ed i recipienti, e' …
Art. 721. Il materiale sanitario degli ospedali, compresi i medicinali, gli oggetti di medicazione ed i recipienti, e' tenuto in carico fra i materiali del gruppo B. Per dimostrare la consistenza e i movimenti del materiale presso i magazzini, gli uffici, i riparti e la farmacia, valgono le norme di cui al Titolo IX del Libro Secondo.
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