Regio decreto 443/1927
Art. 704 — Per il mantenimento e la cura negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti dei sottufficiali di tutte le…
Art. 704. Per il mantenimento e la cura negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti dei sottufficiali di tutte le armi e corpi e degli uomini dell'arma dei carabinieri Reali (esclusi gli allievi), nonche' delle persone di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 683 ed agli articoli 685 e 686, e' dovuta all'amministrazione militare la retta giornaliera stabilita da apposito decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. In modo analogo sono stabilite le tariffe da pagarsi dai personali suddetti per le cure ambulatorie.
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