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Regio decreto 443/1927

Art. 70 — Tanto i corpi nel fare le richieste, quanto gli uffici di contabilita' e di revisione nel concedere le antici…

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Art. 70. Tanto i corpi nel fare le richieste, quanto gli uffici di contabilita' e di revisione nel concedere le anticipazioni mensili, normalmente non devono eccedere la proporzione di un dodicesimo delle assegnazioni stabilite dal Ministero per l'intero esercizio finanziario per ciascun capitolo di bilancio.

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