Regio decreto 443/1927
Art. 7 — Il direttore dei conti dirige il servizio contabile, coadiuva il capo dell'ufficio d'amministrazione nella vi…
Art. 7. Il direttore dei conti dirige il servizio contabile, coadiuva il capo dell'ufficio d'amministrazione nella vigilanza sull'ufficio medesimo assicurandosi specialmente della regolarita' delle scritture e dei relativi riscontri, tiene i conti dei debiti verso l'amministrazione, provvede per le operazioni di cassa e compila i rendiconti a denaro. Quando ritenga che in una determinazione adottata o nella disposizione impartita dal comandante del corpo, dal gestore o dal capo dell'ufficio d'amministrazione sussista qualche motivo di irregolarita' deve indicare verbalmente al capo dell'ufficio di amministrazione le prescrizioni legislative e regolamentari che, a parer suo, sarebbero contrarie all'attuazione del provvedimento, concretando ad un tempo una proposta di quelle determinazioni che potrebbero invece essere adottate. Nei casi in cui l'autorita' che ha adottata la determinazione o impartita la disposizione giudichi che essa debba egualmente aver corso, il direttore dei conti dovra' compilare apposito rapporto scritto nel quale sieno ripetute le ragioni gia' verbalmente esposte, e su tale rapporto l'autorita' stessa apporra' il proprio ordine. Il rapporto medesimo sara' poi trascritto nel registro di cui all'art. 4.
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