Regio decreto 443/1927
Art. 699 — Gli uomini che all'uscita dal luogo di cura debbono essere licenziati dal servizio sono inviati in congedo pe…
Art. 699. Gli uomini che all'uscita dal luogo di cura debbono essere licenziati dal servizio sono inviati in congedo per cura degli stessi stabilimenti sanitari, a meno che si trovi sul luogo il corpo al quale essi appartengono o qualche suo riparto, nel qual caso sono avviati al corpo o riparto medesimo. Qualora per ragioni igieniche, o per altri motivi, si renda necessario che gli uomini siano fatti partire direttamente dallo stabilimento sanitario, anche quando si trovi sul posto il proprio corpo o riparto, lo stabilimento stesso prendera' diretti accordi col corpo o riparto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.