Regio decreto 443/1927
Art. 693 — Per gli uomini che muoiono negli ospedali o disertino, il danaro, i titoli e tutti gli altri oggetti rimasti …
Art. 693. Per gli uomini che muoiono negli ospedali o disertino, il danaro, i titoli e tutti gli altri oggetti rimasti presso gli ospedali devono essere mandati, nel modo che si ravvisi piu' sicuro ed economico, e richiedendone ricevuta, all'amministrazione cui gli individui appartenevano, spettando a questa di fare tutte le pratiche per la liquidazione degli averi con gli aventi diritto.
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