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Regio decreto 443/1927

Art. 683 — Negli ospedali militari e negli stabilimenti dipendenti possono essere ricevuti in cura: a) i sottufficiali e…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/683parte di Regio decreto 443/1927
Art. 683. Negli ospedali militari e negli stabilimenti dipendenti possono essere ricevuti in cura: a) i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, in servizio o in licenza, colti da malattie che non possono essere curate presso le infermerie dei corpi; b) gli inscritti di leva e i loro parenti inviati in osservazione a senso del regolamento sul reclutamento; c) gli ufficiali in servizio, sia dell'esercito permanente, sia delle categorie in congedo; d) gli ufficiali in licenza di qualunque specie, in congedo provvisorio, in aspettativa, in disponibilita', in posizione di servizio ausiliario, e quelli in congedo o a riposo provvisti di pensione vitalizia; e) gli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra in attivita' di servizio; f) gli ufficiali, i sottufficiali e gli uomini di truppa della marina e dell'aeronautica militare, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i nocchieri e i marinai del personale dei porti; g) gli individui in servizio appartenenti ad altri corpi armati pel servizio dello Stato; h) gli operai borghesi dell'esercito, della marina e della aeronautica militare infortunati in servizio.

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