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Regio decreto 443/1927

Art. 669 — Gli acquisti di cui al comma b) dell'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/669parte di Regio decreto 443/1927
Art. 669. Gli acquisti di cui al comma b) dell'art. 667 possono esser fatti, eccezionalmente, ad economia direttamente dall'Istituto nei casi sottoindicati: a) quando si tratti di forniture per le quali infruttuosamente furono esperimentati gl'incanti, le licitazioni e le trattative private; b) quando le provviste debbano farsi con urgenza tale da non permettere l'indugio inerente alla stipulazione ed alla approvazione di un contratto; c) quando, per la specialita' dei materiali da acquistarsi la provvista debba farsi necessariamente da date case produttrici o stabilimenti commerciali o industriali presso cui non sia in uso di assumere forniture mediante contratto stipulato con le formalita' prescritte dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato. La convenienza di ricorrere al procedimento ad economia nei casi suddetti e' fatta risultare con deliberazione scritta dal direttore da inserirsi nel registro delle disposizioni (articolo 4).

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