Regio decreto 443/1927
Art. 666 — L'ufficio d'amministrazione, composto come all'art
Art. 666. L'ufficio d'amministrazione, composto come all'art. 2, e' diretto da un ufficiale nominato dal comandante del corpo d'armata su proposta del direttore dell'Istituto. In caso di assenza del capo dell'ufficio d'amministrazione o del gestore, le due cariche sono cumulate rispettivamente dal gestore o dal capo dell'ufficio d'amministrazione.
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