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Regio decreto 443/1927

Art. 657 — I comandanti dei drappelli devono invigilare che nel viaggio non avvengano scambi di oggetti di vestiario tra…

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Art. 657. I comandanti dei drappelli devono invigilare che nel viaggio non avvengano scambi di oggetti di vestiario tra le reclute e perdite di robe, essendo essi responsabili che ogni recluta arrivi al corpo con le robe che deve avere.

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