Regio decreto 443/1927
Art. 647 — Per l'amministrazione delle reclute, in ogni distretto si costituisce con le medesime il necessario numero di…
Art. 647. Per l'amministrazione delle reclute, in ogni distretto si costituisce con le medesime il necessario numero di plotoni provvisori, i quali vengono posti sotto gli ordini degli ufficiali venuti dai corpi per ricevere le reclute, qualora non siano sufficienti quelli della compagnia distrettuale.
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